L'art. 3 del decreto 231 elenca in modo tassativo chi è tenuto agli obblighi antiriciclaggio. Scegli l'attività che svolgi e rispondi alle domande: vedrai la categoria di riferimento, l'autorità competente e gli adempimenti principali, con i limiti indicati nell'avvertenza.
Scegli la voce che descrive quello che fai in concreto, non il codice ATECO. Il perimetro dell'art. 3 guarda all'attività effettivamente esercitata e ai titoli abilitativi che la assistono. Se eserciti un'attività senza il titolo che la legge richiede, l'esito non vale: la posizione va prima regolarizzata.
Essere soggetto obbligato non significa solo identificare i clienti. Significa costruire e documentare un sistema: la sua mancanza viola gli artt. 15 e 16 e pesa sulla misura delle sanzioni (art. 67, comma 1, lettera g)).
Va svolta al conferimento dell'incarico o all'instaurazione del rapporto continuativo, e comunque per l'operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche se frazionata in più operazioni collegate, ovvero per il trasferimento di fondi o di cripto-attività superiore a 1.000 euro. In ogni caso va svolta quando c'è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da soglie, deroghe o esenzioni, e quando ci sono dubbi sui dati già acquisiti (art. 17 comma 2). Alcune categorie hanno soglie proprie, più basse: vanno lette all'art. 17 e nelle disposizioni di settore.
Gli artt. 15 e 16 impongono di valutare il rischio connesso alla propria attività e di adottare presidi proporzionati a dimensione e natura. Per le categorie prive di organismo di autoregolamentazione non esiste un modello ufficiale: la metodologia va costruita e messa per iscritto.
Dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, con un sistema che garantisca accessibilità, integrità, non alterabilità e storicità dei dati.
Dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove Istruzioni UIF adottate con provvedimento del 18 dicembre 2025, che hanno sostituito il provvedimento del 4 maggio 2011. Il cambiamento non riguarda il perimetro ma il metodo: le anomalie vanno individuate, esaminate e, se il sospetto persiste, segnalate; quando il sospetto viene escluso è opportuno conservare traccia, anche sintetica, delle valutazioni fatte. Chi non è vigilato da Banca d'Italia, CONSOB o IVASS deve inoltre indicare un referente per le segnalazioni e, se non opera come persona fisica o è uno studio associato con funzione antiriciclaggio, adottare una procedura interna di segnalazione. Gli indicatori di anomalia restano quelli del provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabili dal 1° gennaio 2024.
Quando l'adeguata verifica non può essere completata, l'art. 42 impone di astenersi e di valutare se ricorrano i presupposti per la segnalazione.
Il perimetro dell'art. 3 è tassativo. L'elenco che segue raccoglie attività per cui l'equivoco è frequente.
Se l'amministratore è anche iscritto all'Albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, o svolge in modo professionale per terzi attività in materia di contabilità e tributi (comma 4 lettera b), la posizione va verificata: l'incarico di amministratore di condominio, di per sé, non compare nell'elenco dell'art. 3. Le Istruzioni UIF in vigore dal 1° luglio 2026 non hanno esteso il perimetro: incidono sul come, non sul chi.
Il comma 4 lettera b) cattura chi svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, non la consulenza gestionale in genere. Attenzione però al confine: chi fornisce servizi relativi a società e trust — domiciliazione della sede, costituzione di società per conto terzi, fornitura di amministratori o soci fiduciari — può rientrare nel comma 6-bis e, dal 10 luglio 2027, rientra comunque nel regolamento (UE) 2024/1624.
Il comma 5 lettera e) riguarda gli agenti in affari in mediazione immobiliare, non il venditore. Il costruttore che vende senza intermediari non è soggetto obbligato; lo sono il notaio che riceve l'atto e la banca che eroga il mutuo.
Gli intermediari assicurativi rientrano solo se operano nei rami vita. Chi colloca esclusivamente polizze auto, casa, infortuni o responsabilità civile resta fuori dal perimetro.
Il commercio di beni di valore non è di per sé soggetto agli obblighi antiriciclaggio: lo sono arte, antichità e oro, alle condizioni indicate. La gioielleria che ritira oro o preziosi usati, anche in permuta, svolge però attività di compro oro (d.lgs. 92/2017) e deve essere iscritta nel registro OAM. Dal 10 luglio 2027, inoltre, il regolamento (UE) 2024/1624 rende soggetti obbligati i commercianti di beni di valore elevato: gioielli e orologi oltre 10.000 euro, veicoli a motore oltre 250.000 euro, natanti e aeromobili oltre 7.500.000 euro. Resta ferma la limitazione all'uso del contante (oggi vietato da 5.000 euro in su, art. 49 commi 1 e 3-bis), che è cosa diversa e riguarda tutti.
Entrano nel perimetro con il regolamento (UE) 2024/1624 — le società calcistiche limitatamente alle operazioni con investitori, sponsor, agenti e per i trasferimenti di calciatori — ma per queste due categorie l'applicazione decorre dal 10 luglio 2029, contro il 10 luglio 2027 previsto per il resto del regolamento (art. 90).
Un'impresa non obbligata resta comunque destinataria dell'art. 22: deve fornire per iscritto al professionista o alla banca le informazioni sul titolare effettivo e sullo scopo del rapporto. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere è reato (art. 55 comma 3); se le informazioni non vengono fornite, il professionista o la banca che non riesce a completare l'adeguata verifica deve astenersi dal rapporto (art. 42). È il motivo per cui il commercialista chiede quei moduli.
Lo strumento non calcola nulla: mappa l'attività dichiarata sulle categorie dell'art. 3 e sulle condizioni che le attivano. Dove la norma pone una soglia o un titolo abilitativo, la domanda serve a verificarne la presenza, perché è quella a determinare l'ingresso nel perimetro, non il tipo di impresa.
La mancanza di un titolo abilitativo non è un modo per restare fuori dal perimetro: è un'irregolarità da sanare prima di ogni altra valutazione.
Verificato sul testo dell'art. 3 vigente al 17 ottobre 2026 (ultima modifica: d.lgs. 27 marzo 2026 n. 47). La lettera a) del comma 5 è stata sostituita dal comma 6-bis (d.l. 25/2023); le lettere i) e i-bis) del comma 5 sono state abrogate dal d.lgs. 204/2024 e sostituite dalla lettera v-bis) del comma 2. Il d.lgs. 10 giugno 2026 n. 122, in vigore dal 23 luglio 2026, è intervenuto sull'accesso al Registro dei titolari effettivi e sull'art. 34-bis: non ha modificato il perimetro soggettivo. Il regolamento (UE) 2024/1624 si applicherà dal 10 luglio 2027.
Conta ciò che fai davvero. Se svolgi più attività fra quelle elencate, verificale una alla volta: gli obblighi si sommano.