Ogni riga è un momento in cui il debito si può chiudere. Più si scende, più costa. La cornice verde segna l'uscita più conveniente tra quelle calcolate: verifica che sia ancora praticabile per il tuo caso.
Finché non ti è stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, né una comunicazione di irregolarità, puoi regolarizzare da solo pagando imposta, sanzione ridotta e interessi al tasso legale. Per l'omesso versamento la sanzione è del 25% (30% per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024), dimezzata se il ritardo non supera 90 giorni. Il ravvedimento la riduce a 1/10 entro 30 giorni (nei primi 15 giorni anche in proporzione ai giorni), a 1/9 entro 90 giorni, a 1/8 entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione e a 1/7 oltre. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 l'1/7 vale fino al termine della dichiarazione dell'anno successivo, poi si applica 1/6. Dopo un processo verbale di constatazione la riduzione è a 1/5; per le violazioni dal 1° settembre 2024 è a 1/6 dopo uno schema di atto non preceduto da verbale e a 1/4 dopo uno schema preceduto da verbale.
Non esiste una rateazione del ravvedimento, ma puoi regolarizzare a più riprese (ravvedimento parziale, art. 13-bis D.Lgs. 472/1997): ogni versamento, con la sua sanzione ridotta e i suoi interessi, vale per la parte pagata.
Arriva dal controllo automatizzato o da quello formale della dichiarazione. Non è un accertamento e non contesta il merito: rileva versamenti mancati o dati che non tornano. Pagando nei termini la sanzione si riduce a un terzo nel controllo automatizzato, a due terzi in quello formale. Si può rateizzare fino a venti rate trimestrali.
Qui la sanzione non è più quella da omesso versamento ma quella propria della violazione contestata, molto più alta. Restano tre uscite: l'adesione, che consente di discutere anche il merito e riduce le sanzioni a un terzo del minimo; l'acquiescenza, che accetta l'atto in blocco con la stessa riduzione ma senza trattativa; la definizione delle sole sanzioni, che le abbatte a un terzo lasciando aperto il contenzioso sull'imposta. Se l'avviso è stato preceduto da uno schema di atto, l'istanza di adesione va presentata entro 30 giorni dallo schema o entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, e una sola volta.
Con il ricorso il debito non sparisce: un terzo dell'imposta va comunque versato in pendenza di giudizio, salvo sospensione concessa dal giudice. Se durante il processo si trova un accordo, la conciliazione riduce le sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello. Vanno messe in conto le spese di lite, che il modulo non stima.
Qui le riduzioni sono finite: la sanzione è piena e, se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, si aggiungono gli interessi di mora sul tributo, escluse sanzioni e interessi, calcolati dalla data di notifica. Per gli avvisi di accertamento non arriva una cartella: l'avviso stesso diventa esecutivo e il carico passa all'agente della riscossione. Resta la rateazione, fino a ottantaquattro rate mensili a semplice richiesta nel biennio 2025-2026 per importi fino a 120.000 €.
Esiste solo quando una legge la prevede, per i carichi e nei termini che fissa: non è un diritto del contribuente né una scelta da pianificare. L'ultima, la rottamazione-quinquies (L. 199/2025, art. 1, commi 82-101), ha chiuso le domande il 30 aprile 2026: per i debiti erariali oggi non si può più aderire. Chi vi ha aderito paga il capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive, senza sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, e perde il beneficio se omette due rate, oppure l'ultima o l'unica. Per questo lo strumento non la mette a confronto con le altre fasi.
Il D.Lgs. 87/2024 ha abbassato la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25% e ha riscritto le riduzioni del ravvedimento. Le nuove misure valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Secondo la Cassazione (sent. 1274/2025) le nuove sanzioni più miti non si applicano alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024. Il modulo sceglie il regime in base alla data di scadenza che inserisci, perché è quello il giorno in cui la violazione si considera commessa.
I testi unici delle sanzioni (D.Lgs. 173/2024), dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025) e della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) si applicano dal 1° gennaio 2027 (D.L. 200/2025, art. 4): fino al 31 dicembre 2026 restano applicabili le norme citate qui.
Norme verificate sul testo vigente al 17 ottobre 2026.