Strumento aperto

Il debito fiscale, fase per fase

Imposta dovuta
€
Scadenza originaria del versamento
Data ipotizzata del pagamento
Termine della dichiarazione dell'anno della violazione Conta oltre i 90 giorni di ritardo. Precompilato al 31 ottobre dell'anno dopo la scadenza (imposte sui redditi e IRAP); per l'IVA è il 30 aprile: controllalo.
Altri importi
Contributi previdenziali Sommati senza riduzioni
€
Altri importi (tributi locali, bolli, diritti)Sommati senza riduzioni
€
Spese di notifica e proceduraSolo nella fase di riscossione.
€
Tassi di interesse
Legale Ravvedimento · 1,60% nel 2026
%
Ritardata iscrizione a ruoloArt. 20 D.P.R. 602/73
%
Mora sulle somme a ruolo Art. 30 D.P.R. 602/73 · 2,68% dal 1° luglio 2019 (provv. 23/5/2019), misura indicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione
%
Rateazione avviso bonarioArt. 3-bis D.Lgs. 462/97
%
Dilazione cartelleArt. 21 D.P.R. 602/73
%

Le fasi, in ordine di costo

Ogni riga è un momento in cui il debito si può chiudere. Più si scende, più costa. La cornice verde segna l'uscita più conveniente tra quelle calcolate: verifica che sia ancora praticabile per il tuo caso.

Composizione del dovuto

Imposta e altri tributi Sanzioni Interessi e spese
Le fasi spiegate

Ravvedimento operoso

Finché non ti è stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, né una comunicazione di irregolarità, puoi regolarizzare da solo pagando imposta, sanzione ridotta e interessi al tasso legale. Per l'omesso versamento la sanzione è del 25% (30% per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024), dimezzata se il ritardo non supera 90 giorni. Il ravvedimento la riduce a 1/10 entro 30 giorni (nei primi 15 giorni anche in proporzione ai giorni), a 1/9 entro 90 giorni, a 1/8 entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione e a 1/7 oltre. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 l'1/7 vale fino al termine della dichiarazione dell'anno successivo, poi si applica 1/6. Dopo un processo verbale di constatazione la riduzione è a 1/5; per le violazioni dal 1° settembre 2024 è a 1/6 dopo uno schema di atto non preceduto da verbale e a 1/4 dopo uno schema preceduto da verbale.

Non esiste una rateazione del ravvedimento, ma puoi regolarizzare a più riprese (ravvedimento parziale, art. 13-bis D.Lgs. 472/1997): ogni versamento, con la sua sanzione ridotta e i suoi interessi, vale per la parte pagata.

Avviso bonario

Arriva dal controllo automatizzato o da quello formale della dichiarazione. Non è un accertamento e non contesta il merito: rileva versamenti mancati o dati che non tornano. Pagando nei termini la sanzione si riduce a un terzo nel controllo automatizzato, a due terzi in quello formale. Si può rateizzare fino a venti rate trimestrali.

Avviso di accertamento

Qui la sanzione non è più quella da omesso versamento ma quella propria della violazione contestata, molto più alta. Restano tre uscite: l'adesione, che consente di discutere anche il merito e riduce le sanzioni a un terzo del minimo; l'acquiescenza, che accetta l'atto in blocco con la stessa riduzione ma senza trattativa; la definizione delle sole sanzioni, che le abbatte a un terzo lasciando aperto il contenzioso sull'imposta. Se l'avviso è stato preceduto da uno schema di atto, l'istanza di adesione va presentata entro 30 giorni dallo schema o entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, e una sola volta.

Ricorso e conciliazione

Con il ricorso il debito non sparisce: un terzo dell'imposta va comunque versato in pendenza di giudizio, salvo sospensione concessa dal giudice. Se durante il processo si trova un accordo, la conciliazione riduce le sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello. Vanno messe in conto le spese di lite, che il modulo non stima.

Cartella di pagamento

Qui le riduzioni sono finite: la sanzione è piena e, se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, si aggiungono gli interessi di mora sul tributo, escluse sanzioni e interessi, calcolati dalla data di notifica. Per gli avvisi di accertamento non arriva una cartella: l'avviso stesso diventa esecutivo e il carico passa all'agente della riscossione. Resta la rateazione, fino a ottantaquattro rate mensili a semplice richiesta nel biennio 2025-2026 per importi fino a 120.000 €.

Definizione agevolata («rottamazione»)

Esiste solo quando una legge la prevede, per i carichi e nei termini che fissa: non è un diritto del contribuente né una scelta da pianificare. L'ultima, la rottamazione-quinquies (L. 199/2025, art. 1, commi 82-101), ha chiuso le domande il 30 aprile 2026: per i debiti erariali oggi non si può più aderire. Chi vi ha aderito paga il capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive, senza sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, e perde il beneficio se omette due rate, oppure l'ultima o l'unica. Per questo lo strumento non la mette a confronto con le altre fasi.

Metodo, limiti e fonti

Regime sanzionatorio applicabile

Il D.Lgs. 87/2024 ha abbassato la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25% e ha riscritto le riduzioni del ravvedimento. Le nuove misure valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Secondo la Cassazione (sent. 1274/2025) le nuove sanzioni più miti non si applicano alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024. Il modulo sceglie il regime in base alla data di scadenza che inserisci, perché è quello il giorno in cui la violazione si considera commessa.

I testi unici delle sanzioni (D.Lgs. 173/2024), dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025) e della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) si applicano dal 1° gennaio 2027 (D.L. 200/2025, art. 4): fino al 31 dicembre 2026 restano applicabili le norme citate qui.

Cosa il modulo non fa

  • Non applica cumulo giuridico e continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/1997). Per gli omessi versamenti non si applicano comunque: la legge esclude le violazioni degli obblighi di pagamento. Per più violazioni dichiarative accertate insieme la sanzione può essere determinata in modo unitario.
  • Non calcola il ravvedimento della dichiarazione infedele, che passa da una dichiarazione integrativa e ha regole proprie.
  • Usa un tasso legale unico. Se il ritardo attraversa più anni solari, gli interessi vanno spezzati per periodo con i tassi di ciascun anno.
  • Non calcola le spese di lite, il contributo unificato, né il rischio di soccombenza.
  • Non tratta i profili penali. È reato non versare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per oltre 150.000 € o IVA dovuta in base alla dichiarazione per oltre 250.000 €, per ciascun periodo d'imposta (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000). Il reato non si configura se il debito è in corso di estinzione con la rateazione dell'avviso bonario (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997); se si decade dalla rateazione, si è puniti quando il debito residuo supera 50.000 € per le ritenute o 75.000 € per l'IVA. Il pagamento integrale del debito, sanzioni e interessi compresi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado esclude la punibilità (art. 13). Oltre le soglie dell'art. 4 è reato anche la dichiarazione infedele.
  • Non verifica prescrizione e decadenza degli atti: vanno controllate sull'atto con un professionista.
  • Per contributi previdenziali e tributi locali si limita a sommare gli importi: hanno regimi sanzionatori propri.
  • Le sanzioni civili INPS, gli interessi sulle rate e gli oneri di riscossione dei carichi anteriori al 2022 non sono modellati.

Aggiornamento

Norme verificate sul testo vigente al 17 ottobre 2026.

Fonti

Sanzioni per infedele dichiarazione e omesso versamentoArt. 1 e art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificati dal D.Lgs. 87/2024 · testo previgente: art. 1, art. 13
Riforma sanzionatoriaD.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 5 — decorrenza dal 1° settembre 2024
Cumulo, ravvedimento e definizione delle sanzioniArtt. 12, 13, 13-bis e 17 D.Lgs. 472/1997 · art. 13 previgente: testo al 28 giugno 2024
Avviso bonario e rateazioneArtt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997 — termine a 60 giorni dal D.Lgs. 108/2024 · art. 2-bis D.L. 203/2005 — 90 giorni se la comunicazione arriva all'intermediario
Adesione e acquiescenzaArtt. 2, 6, 8 e 15 D.Lgs. 218/1997
Sospensione e conciliazione giudizialeArtt. 47, 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. 546/1992
Riscossione, interessi e rateazione dei ruoliArtt. 15, 19, 20, 21 e 30 D.P.R. 602/1973 — art. 19 modificato dal D.Lgs. 110/2024
Accertamento esecutivoArt. 29 D.L. 78/2010
Oneri di riscossioneArt. 17 D.Lgs. 112/1999
Rottamazione-quinquiesL. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 82-101 · pagina ufficiale Agenzia delle Entrate-Riscossione
Testi unici dal 2027D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, art. 4
Profili penaliArtt. 4, 10-bis, 10-ter e 13 D.Lgs. 74/2000
Tasso legale 2026D.M. Economia e Finanze 10 dicembre 2025: 1,6% annuo dal 1° gennaio 2026
Interessi di moraAgenzia delle Entrate-Riscossione, pagina «Cartella di pagamento» — 2,68% dal 1° luglio 2019 (provv. Agenzia delle Entrate 23 maggio 2019 n. 148038)