Quanto resta in tasca con i due regimi, al variare dei costi effettivi. Il punto in cui le due linee si incrociano è il livello di costi oltre il quale, con questi dati, l'ordinario lascia un netto più alto.
Nel forfettario non si addebita IVA e non si detrae quella sugli acquisti. Se lavori con privati, il tuo prezzo finale è più basso a parità di incasso: è un vantaggio commerciale che qui non compare. Se lavori con imprese, l'IVA è neutra per il cliente e il non poterla detrarre sugli acquisti diventa un costo puro, che invece pesa. Su investimenti importanti la differenza è rilevante.
Il forfettario non tiene registri IVA, non fa liquidazioni periodiche, non presenta la dichiarazione IVA, non applica gli ISA, non subisce ritenuta d'acconto. Il costo in più della contabilità puoi inserirlo fra le variabili; il tempo tuo no.
Restano la fattura elettronica, obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (D.L. 36/2022, art. 18), e il bollo di 2 € sulle fatture oltre 77,47 €. Per non subire la ritenuta il compenso va dichiarato soggetto a imposta sostitutiva (L. 190/2014, art. 1, c. 67).
Nel forfettario il reddito è sempre positivo, perché si calcola in percentuale sugli incassi, anche in un anno chiuso in perdita. Nell'ordinario la perdita riduce il reddito. Per le imprese si riporta agli anni successivi, in diminuzione dei redditi d'impresa fino all'80% del loro importo, e per intero se formata nei primi tre periodi d'imposta di una nuova attività (art. 8, c. 3, e art. 84, c. 2, TUIR). Per i professionisti si sottrae solo dagli altri redditi dello stesso anno (art. 8, c. 1, TUIR), e l'eventuale eccedenza non si riporta. Per un'impresa che parte con investimenti pesanti la differenza è sostanziale.
Chi sta nel forfettario e non ha altri redditi IRPEF non può usare detrazioni e deduzioni: spese sanitarie, mutuo, ristrutturazioni, previdenza complementare restano inutilizzate. Se hai un reddito da lavoro dipendente o da locazione a tassazione ordinaria, invece, le recuperi lì.
Sopra 85.000 € di incassi il forfettario finisce l'anno dopo; sopra 100.000 € cessa subito. Il confronto ha senso solo sotto quelle soglie.
Il confronto presuppone che tu abbia i requisiti del forfettario e nessuna causa di esclusione (L. 190/2014, art. 1, c. 54 e 57). Tra queste: partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari; il controllo di una S.r.l. con attività riconducibile alla tua; la fatturazione prevalente al datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti; redditi da lavoro dipendente o assimilati sopra 35.000 € nell'anno precedente (soglia valida per il 2025 e il 2026, salvo rapporto cessato). Se hai i requisiti e scegli l'ordinario, l'opzione vale almeno tre anni (c. 70).